RAVVEDIMENTO SPECIALE DETTO ANCHE CONDONO TOMBALE

10 ottobre 2024

Gentili Clienti,

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del c.d. Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) sono state introdotte importanti novità.

Tra le novità fiscali la più rilevante è un nuovo regime definito di “ravvedimento” riservato ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al concordato preventivo biennale (CPB). Trattasi di un vero e proprio CONDONO. I contribuenti soggetti agli ISA e che scelgono di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti IVA, IRAP e imposte sui redditi per le annualità 2018-2022, tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitici induttivi. La denominazione “ravvedimento” individuata dal Legislatore ha destato diverse perplessità poiché la norma non ha le caratteristiche del ravvedimento che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ma ha piuttosto quelle di un “condono” che a fronte del pagamento di un importo predeterminato garantirebbe una liberatoria da futuri accertamenti.

 

IL MECCANISMO DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Il regime del cosiddetto “ravvedimento tombale” o “Condono Tombale” consiste nel versamento di una imposta sostitutiva dell'Irap e delle Imposte sui redditi, comprese le relative addizionali, che andrà calcolata, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA” per intenderci). L’imposta dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025. Il “ravvedimento speciale 2018-2022” è riservato alle imprese che aderiscono al Concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31 ottobre 2024. Questa misura permette di regolarizzare le posizioni fiscali degli anni dal 2018 al 2022, ma è importante sottolineare che si applica esclusivamente ai periodi in cui sono stati effettivamente applicati gli ISA. Sono quindi esclusi gli anni in cui l’impresa ha adottato il regime forfettario o non ha applicato gli indici di affidabilità per altri motivi.

Il cuore di questa sanatoria è il pagamento di un’imposta sostitutiva che copre imposte sui redditi, addizionali, IRAP e IVA. L’aliquota di questa imposta varia in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

• 10% per punteggi ISA pari o superiori a 8;

• 12% per punteggi tra 6 e 7,99;

• 15% per punteggi inferiori a 6.

Per l’IRAP è prevista un’aliquota fissa del 3,9%.

 

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E VERSAMENTO

La base su cui si calcola l’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito originariamente dichiarato e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che varia in funzione del punteggio ISA:

• 5% per punteggio 10;

• 10% per punteggi tra 8 e 9,99;

• 20% per punteggi tra 6 e 7,99;

• 30% per punteggi tra 4 e 5,99;

• 40% per punteggi tra 3 e 3,99;

• 50% per punteggi inferiori a 3.

Per gli anni 2020 e 2021, considerando l’impatto della pandemia, l’imposta sostitutiva viene ulteriormente ridotta del 30%.

L’imposta sostitutiva, che non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno, può essere versata in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025. Alternativamente, i contribuenti possono optare per un pagamento rateizzato, con un massimo di 24 rate mensili. In caso di rateizzazione, verranno applicati gli interessi legali sulle rate successive alla prima.

 

VANTAGGI E PROTEZIONI

Uno degli aspetti più interessanti del “ravvedimento speciale 2018-2022” è la protezione che offre contro gli accertamenti basati su presunzioni semplici, come previsto dagli articoli 39 del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972. Questa copertura rappresenta un significativo vantaggio per le imprese, riducendo il rischio di future contestazioni fiscali. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che questa protezione non si estende alle contestazioni già constatate o per le quali sia stato notificato un atto di accertamento prima dell’adesione al super ravvedimento.

 

ASSISTENZA DELLO STUDIO

Il ravvedimento speciale è uno strumento utilizzabile solo dalle imprese che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale. Pertanto sarà oggetto di approfondimento generale in sede di appuntamento per il Concordato Preventivo Biennale.

 

Cordiali saluti

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