Il termine entro cui le imprese dovranno adempiere all’obbligo, previsto dall’art. 1, commi 101 e ss., della Legge di Bilancio 2024, di stipulare contratti di assicurazione per alcuni beni strumentali aziendali, originariamente stabilito al 31 dicembre 2024, dopo essere stato differito una prima volta al 31 marzo 2025 dall’art. 13 del D.L. n. 202 del 2024 (cd. Milleproroghe), è stato nuovamente differito dall’art. 1 del D.L. 31 marzo 2025, n. 39.
I nuovi termini
L’art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, ha stabilito termini differenziati a seconda delle dimensioni delle imprese. In particolare,
- microimprese e piccole imprese dovranno adempiere all’obbligo assicurativo entro il 31 dicembre 2025;
- imprese di medie dimensionidovranno adempiere all’obbligo assicurativo entro il 1° ottobre 2025;
- è stato confermato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese.
Resta fermo, invece, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine del 31 dicembre 2025 per adempiere all’obbligo assicurativo, già fissato dall’art. 19, comma 1-quater, del D.L. n. 202 del 2024.
La distinzione tra piccole, medie e grandi imprese
Per stabilire a quale categoria appartiene l’impresa bisogna far riferimento alle definizioni della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023.
Microimprese
Imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.
Piccole imprese
Imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.
Imprese di medie dimensioni
Imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
Grandi imprese
Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
Grandi imprese – differimento del termine di decorrenza della sanzione indiretta
Il comma 102 della Legge di Bilancio 2024, stabilisce che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Si tratta di una sorta di sanzione indiretta per l’inadempimento dell’obbligo. Ricordiamo, infatti, che, oltre alla citata sanzione indiretta, non vi sono ulteriori sanzioni per l’inadempimento.
Il decreto-legge n. 39 del 2025 ha individuato un termine (90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo) - diverso da quello in cui decorre l’obbligo assicurativo - da cui si applica la “sanzione indiretta” per le grandi imprese che non adempiono all’obbligo assicurativo.
Per tutte le altre imprese (micro, piccole e di medie dimensioni) la decorrenza della sanzione indiretta coincide con il termine per adempiere all’obbligo di stipulare l’assicurazione.
Una breve sintesi della disciplina
È bene ricordare che i commi 101 e ss. della Legge di Bilancio 2024 hanno introdotto per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni).
Oggetto di copertura sono, pertanto, i danni alle seguenti immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell’attività di impresa:
1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
2) fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall'assicurato;
4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Lo studio resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
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