LEGGE DI BILANCIO 2026

15 gennaio 2026

Gentili clienti,

si riassumo le principali disposizioni contenute nella nuova Legge di Bilancio 2026.

 

Revisione della disciplina dell’Irpef

·   È ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’Irpef.

·   Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

Disciplina sulle locazioni brevi

·   A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4).

·   Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

-      l’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;

-      al secondo immobile si applica l’aliquota del 26%;

dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d’impresa.

 

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

·   In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) è prorogata anche per l’anno 2026:

a) l’aliquota generale di detrazione al 36%;

b) l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

·   In relazione alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata anche per l’anno 2026:

a) l’aliquota generale di detrazione pari al 36%;

b) l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

·   Per il regime agevolato generale del sismabonus, è prorogata anche per l’anno 2026:

a)  l’aliquota generale di detrazione pari al 36% delle spese sostenute relativamente agli interventi rientranti in tale regime;

b) l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

È prorogato anche per l’anno 2026 il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 

 

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione beni delle imprese individuali

·   Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025 o che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici.

·   Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

·   Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

·   Le società che si avvalgono delle disposizioni agevolate devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2026 e la restante parte entro il 30.11.2026, con modello F24.

·   Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

·   Le disposizioni di cui all’art. 1, c. 121 L. 208/2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30.09.2025, poste in essere dal 1.01.2026 al 31.05.2026. La disposizione prevede per gli imprenditori individuali l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (art. 43, c. 2 Tuir), previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2026 e il 30.06.2027. Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2026.

 

Tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

·   Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazioni in regime Pex (art. 87 Tuir), concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate (pertanto, non è più possibile fruire della possibilità di rateizzazione in 5 periodi d’imposta).

·   Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°.

Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti solari).

 

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%.

 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

·   I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dei controlli automatizzati in materia di imposte dirette e Iva (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972), o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici di cui all’art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/1999), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolodi rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella dipagamento.

·   Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dal 1.01.2026; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

 

Contrasto alle indebite compensazioni

Il divieto di compensazione di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, opera per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro)

 

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni è aumentata dal 18% al 21%.

 

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

·   Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:

-      180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

-      100% pergli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

-      50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

·   La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economicoeuropeo, effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.

·   Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

·   La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

a)     beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b)     beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023.

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

 

Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

È innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

 

Lo studio resta a disposizioni per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti

Archivio news

 

News dello studio

gen15

15/01/2026

LEGGE DI BILANCIO 2026

Gentili clienti, si riassumo le principali disposizioni contenute nella nuova Legge di Bilancio 2026.   Revisione della disciplina dell’Irpef ·   È ridotta

ott17

17/10/2025

POLIZZE CATASTROFALI - TERMINE 31/12/2025

Gent. clienti Con riferimento alle ns. precedenti circolari del 06.03 e 04.04.2025 in merito alle polizze catastrofali, ricordiamo che il termine per la stipula rimane fissato ad oggi nel 31.12.2025. Pur

apr4

04/04/2025

OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE IMPRESE - PROROGA DEI TERMINI

  Il termine entro cui le imprese dovranno adempiere all’obbligo, previsto dall’art. 1, commi 101 e ss., della Legge di Bilancio 2024, di stipulare contratti di assicurazione per alcuni

News

gen15

15/01/2026

Decreto Transizione 5.0: le novità su agrivoltaico e aree idonee

Votata alla Camera la fiducia al Governo

gen15

15/01/2026

Rottamazione quinquies: cosa c'è di nuovo?

Al via la nuova rottamazione delle cartelle

gen15

15/01/2026

Collaborazioni etero organizzate: quali sono le tutele giuridiche per i riders?

L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede