POLIZZE CATASTROFALI

06 marzo 2025

Gent. clienti

 

  •  Il D.M. 30.01.2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.02.2025, disciplina le modalità attuative della polizza catastrofale (contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, ma non rientrano grandine, maremoto e bombe d’acqua) di cui le imprese dovranno obbligatoriamente dotarsi entro il 31.03.2025.
  • Per quel che concerne i soggetti interessati, rientrano le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle Imprese in base all’art. 2188 c.c. (escluse, quindi, le imprese agricole – art 2135 c.c.).
  • Per quel che concerne, invece, i beni da assicurare, le definizioni richiamano le immobilizzazioni di cui all’art. 2424, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), c.c., ossia terreni; fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
  •  La norma non richiama gli altri beni (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio) né, tantomeno, il magazzino, facente parte dell’attivo circolante.

 

DANNI INDENNIZZABILI

  • I danni indennizzabili sono quelli direttamente cagionati dall’evento ai beni oggetto di copertura, con l’esclusione dei danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale, ma non per suo effetto, in base a un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma). Soprattutto non sono coperti i danni indiretti poiché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. E’ il caso della perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività, che può essere opportuno coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa.

 

SANZIONI PER MANCATA STIPULA DELLE POLIZZE CATASTROFALI

  • Se non si conformano gli obblighi entro il 31.03.2025, le imprese saranno soggette alle conseguenze indirettamente sanzionatorie previste dell’art. 1, c. 102 L. 213/2023, che prevede che dell’inadempimento dell’obbligo dovrà tenersi conto nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. La sanzione potrebbe andare dalla perdita integrale del contributo o dell’agevolazione a un suo riconoscimento soltanto parziale. È comunque certo che si tratta di conseguenze che appaiono, pur nella loro vaghezza, potenzialmente non trascurabili.
  • Le compagnie avranno, per i prodotti di nuova emissione, 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (27.02.2025) per adeguarsi alle previsioni di legge. Per i prodotti in corso di operatività, invece, l’adeguamento è previsto al rinnovo o al primo quietanzamento utile.

 

Condizioni, franchigie, clausole facoltative e costi andranno valutati per ogni situazione specifica con le diverse compagnie assicurative.

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

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