NUOVO DECRETO APERTURE

19 maggio 2021

Gentili Clienti,

di seguito riportiamo un riassunto del nuovo decreto legge che trovate in forma integrale al seguente link:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/SG 

  • Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1;
  • dal 19 maggio fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle  ore 23:00 e terminano alle ore  5:00  del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00  e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. Dal 21 giugno 2021, in zona  gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti;
  • Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli  esercizi commerciali presenti all'interno dei   mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono  svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee  guida;
  • Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' di palestre sono consentite in conformita' ai  protocolli e alle linee guida;
  • Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida;
  • Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in conformita'  alle  linee guida;
  • In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e  dal  1°  luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la  presenza  di  pubblico  anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi  da  quelli  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021,  esclusivamente  con posti a sedere preassegnati e a  condizione  che  sia  assicurato  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori  che  non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per   il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti  all'aperto e  500 per impianti al chiuso;
  • Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente,  nel rispetto di protocolli e linee guida;
  • Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida;
  • Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con  la  prescrizione che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;
  • La  certificazione  verde   COVID-19,   rilasciata   ai   sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita' di  nove  mesi  dalla  data  del  completamento  del  ciclo vaccinale. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anche  contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'  dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino  alla  data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

 

 IL PRESENTE DECRETO E' IN VIGORE FINO AL 31/07/2021 SALVO SUCCESSIVE MODIFICHE.

 

Cordiali saluti

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