NOVITÀ LAVORO INTERMITTENTE (“A CHIAMATA”)

13 dicembre 2024

Gentili Clienti,

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 gennaio 2024, n.378, ha stabilito che in tema di contratto di lavoro intermittente (“a chiamata”), la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell’articolo 34, D.Lgs. n. 276/2003, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, ma una nullità TOTALE del contratto. La conseguenza è che non ci sarà più la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato ma l’applicazione della maxisanzione per lavoro “nero”.

Si consiglia di contattare l’azienda che si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro per aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) per la parte relativa ai lavoratori intermittenti.

Cordiali saluti

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