Gentili Clienti,
Vi inviamo una sintesi dei provvedimenti che saranno in vigore per il periodo delle Festività Natalizie augurandoci che il Ministero della Sanità venerdì 11 dicembre dichiari il Piemonte zona gialla.
SPOSTAMENTI:
- dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case;
- il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio sono vietati gli spostamenti tra Comuni;
- resta il divieto di spostarsi dalle 22.00 alle 5.00 del mattino su tutto il territorio nazionale. Il 31 dicembre il divieto sarà di spostarsi dalle 22.00 alle 7.00;
- sarà sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro e di salute (anche nelle ore notturne), per rientrare nel Comune in cui si ha la residenza, per rientrare nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità;
- da e per l’estero: per i turisti che andranno all’estero o arriveranno in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio è prevista la quarantena al rientro o all’arrivo in Italia.
Per quello che riguarda invece il DPCM – in vigore fino al 15 gennaio 2021, ecco una sintesi per le attività di impresa:
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE):
AREA GIALLA
- Saranno aperti con consumo al tavolo dalle ore 5.00 alle 18.00 tutti i giorni;
- ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi;
- dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto e le consegne a domicilio sono sempre garantite;
- sarà in vigore dal 4 dicembre e fino al 15 gennaio 2021.
AREA ARANCIONE e AREA ROSSA
- Sono aperti dalle 5.00 alle ore 22.00 solo per l’asporto. Le consegne a domicilio sono sempre garantite.
- Possono rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e nei porti e negli interporti.
ALBERGHI:
Sono aperti in tutta Italia ma la vigilia di Capodanno non sarà possibile organizzare veglioni e cene. I ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18.00 e dopo quell’ora sarà consentito il servizio incamera.
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
- si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
- fino al 6 gennaio potranno rimanere aperti fino alle 21.00;
- dal 5 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLAPERSONA (parrucchieri, barbieri, estetiste)
Sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
È confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 6).
Inoltre:
- rimangono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso;
- le attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 10, lett. pp) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni idonei a prevenire o ridurre il contagio e in linea con i criteri di cui all’allegato 10. Sono esplicitati i contenuti che dovranno avere le linee guida delle Regioni.
- Il DPCM, inoltre, prevede la possibilità per le autoscuole di svolgere i corsi e le prove teoriche e pratiche, introducendo la modalità anche a distanza, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, i corsi sui tachigrafi e i corsi per i certificati di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.
- Gli impianti nei comprensori sciistici saranno chiusi fino al 6 gennaio.
Ulteriori restrizioni sono previste su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto, “scenario di tipo 3” – cd. “zone arancioni” – individuate con ordinanza del Ministro della Salute adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici con un’efficacia per un periodo minimo di 15 giorni. In queste Regioni (nelle quali può essere prevista esclusione per specifiche parti del territorio regionale):
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
- sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22.00 nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto e la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
L’art. 3 introduce ulteriori misure di restrizione su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto, “scenario di tipo 4” – cd. “Zone rosse” – individuate con ordinanza del Ministro della Salute adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici con un’efficacia per un periodo minimo di 15 giorni. In queste Regioni (nelle quali può essere prevista esclusione per specifiche parti del territorio regionale):
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei territori medesimi salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (elencati nell’Allegato 23) sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di vendita dei generi alimentari e nel rispetto delle chiusure nei festivi e pre-festivi. Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22.00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto e la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (v. allegato 24);
- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- sono temporaneamente sospese le prove per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e quelle di categoria B96 e BE (autoveicoli con rimorchi);
Il nuovo DPCM conferma le precedenti misure anti-Covid, anche quelle relative alle “zone rosse” e “zone arancioni”. Tra gli aspetti generali vi sono:
- l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma 1);
- dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio e per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 3);
- è confermata la possibilità di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, per tutta la giornata o in determinate fasce d’orario, dove si può creare assembramento. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 1, comma 4);
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano rispettate le distanze (art. 1, comma 10, lett. i);
- sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (art. 1, comma 10, lett. n);
- è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza (art. 1, comma 10, lett. o);
- le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza (art. 1, comma 10, lett. o);
- è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 10, lett. n).
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