Gentili Clienti,
Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il “concordato preventivo biennale”, un nuovo istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti. L’istituto consente di fatto di formulare una proposta di tassazione invariata per il biennio 2024- 2025 basata sulle proiezioni reddituali future entro il 31/10/2024.
Di seguito una sintesi delle informazioni principali.
IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
L’Agenzia delle Entrate propone al contribuente l’ammontare di reddito (e del valore della produzione ai fini Irap) da considerare per il conteggio delle imposte e dell’IRAP per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari).
In caso di accettazione della proposta di concordato, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi oggetto di concordato nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio di concordato non saranno rilevanti.
VANTAGGI
Il primo evidente vantaggio di adesione al concordato è “bloccare” la soglia di reddito da tassare. Pertanto il maggior reddito effettivo non risulta imponibile. L’adesione determina però ulteriori vantaggi per il contribuente:
1. Accesso ai benefici premiali del regime ISA a prescindere dal punteggio effettivo conseguito, quindi:
= esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti per importo non superiore a Euro 70.000 euro per IVA, ovvero ad Euro 50.000,00 per IRPEF/IRES e IRAP;
= esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a Euro 70.000,00 annui;
= esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
2. esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) secondo periodo D.P.R. n. 600/73, ovvero dall’art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72;
3. anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento degli uffici;
4. esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato;
5. possibilità di tassare il maggior reddito concordato rispetto al reddito 2023 con una imposta sostitutiva del 15%-12%-10% a seconda del punteggio ISA ottenuto (o del 10%-3% per i soggetti forfettari, rispettivamente senza o con regime di start up).
SVANTAGGI
- Il CPB non produce effetti ai fini IVA;
- il regime di CPB non incide sull’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, pertanto sugli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dagli artt. 32, 33 D.P.R. n. 600/73.
GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA SCELTA
Con la doverosa premessa che l’analisi di convenienza va effettuata caso per caso, si possono fornire i seguenti elementi di massima per valutare se aderire o meno:
- l’adesione al regime di CPB può essere una buona opportunità soprattutto per i contribuenti con indici ISA bassi, se complessivamente la proposta formulata dall’Agenzia rappresenta una opportunità “sostenibile” nell’arco di tempo considerato ai fini della procedura;
- il CPB consente di “cristallizzare” l’ammontare di ricavi / volume d’affari per due esercizi, 2024 e 2025, per cui se il contribuente è già in grado di “stimare” in ottica prospettica la stabilità (o meglio l’incremento) dei ricavi / volume d’affari, l’adesione al CPB presenta indubbi vantaggi; diversamente se la previsione dei redditi futuri è incerta (o improbabile), l’adesione è più rischiosa;
- il CPB rappresenta certamente una buona opportunità per i soggetti in regime forfettario in quanto la stima di fatturato per l’anno 2024 (unico anno di accordo) è, ad oggi, verosimilmente prevedibile;
- l’adesione al CPB può rivelarsi comunque controproducente nel caso di contribuenti non “in linea” con la ratio sottesa alla normativa, cioè di incentivo alla tax compliance; non è infatti sufficiente aderire al regime di CPB per essere esentati dalle ordinarie attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria;
- l’adesione al CPB non comporta l’esclusione da controlli e verifiche fiscali, così come da controlli di natura formale o attività di accertamento analitiche.
ITER E TERMINI DI ADESIONE
L’iter di adesione prevede sostanzialmente queste Fasi:
FASE 1: Verifica preliminare dei requisiti di accesso: vanno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di adesione e la presenza di eventuali cause di esclusione previste dalla normativa;
FASE 2: Calcolo in base ai dati fiscali relativi all’anno di imposta 2023 per la formulazione del reddito e valore della produzione “concordati” per il 2024 e per il 2025: il reddito e il valore della produzione 2023 vanno rettificati delle componenti straordinarie previste dalla norma;
FASE 3: Ottenimento della proposta e valutazione di convenienza all’adesione: è la fase più complessa.
È necessario ipotizzare il reddito e il valore della produzione attesi per il 2024 e il 2025 (considerando trend di crescita, previsioni di ricavo ecc.) e quindi calcolare e confrontare il carico fiscale e previdenziale ottenibile considerando da un lato i redditi attesi e, dall’altro, i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto è necessario simulare due dichiarazioni fiscali;
FASE 4: Comunicazione di adesione: tramite invio dell’apposito modello ministeriale da inviare telematicamente.
FASE 5: Ricalcolo acconti di imposta 2024 in caso di adesione.
Lo Studio vi contatterà per fissare un appuntamento per la valutazione di merito.
Cordiali saluti
Archivio news