DIMISSIONI PADRE: OBBLIGO VERSAMENTO TICKET E CONVALIDA PRESSO ISPETTORATO
03 maggio 2023
Gentili Clienti,
L'INPS, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, con messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, fornisce importanti precisazioni in merito alla disciplina del congedo di paternità obbligatorio, in particolare per ciò che riguarda le dimissioni del padre lavoratore e dell’obbligo di versamento del ticket di licenziamento da parte del datore di lavoro.
A tal riguardo, si precisa quanto segue.
- Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi;
- per la durata del congedo di paternità obbligatorio e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo;
- durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità il lavoratore ha diritto alla NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti;
- le suddette dimissioni determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento. In particolare, l’Istituto chiarisce che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di detto ticket per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino. L’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data.
Cordiali saluti
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