CORONAVIRUS
MISURE URGENTI PER LE PROVINCE DI AL – AT – NO – VCO – VC
AGGIORNATE AL DPCM 8 MARZO 2020
1 - EVITARE OGNI SPOSTAMENTO IN ENTRATA E USCITA O ALL’INTERNO DELLE PROVINCE, tranne che per:
- comprovate esigenze lavorative
- situazione di necessità
- motivi di salute
- rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2 - CON SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA E PIU’ DI 37,5 DI FEBBRE RESTARE A CASA E CONTATTARE IL MEDICO CURANTE.
3 - DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA’ PER LE PERSONE IN QUARANTENA O RISULTATE POSITIVE AL VIRUS.
4 - SOSPENSIONE DI EVENTI E COMPETIZIONE SPORTIVE IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI tranne che per eventi, competizioni o allenamenti di atleti professionisti e di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali purchè a porte chiuse o comunque senza presenza di pubblico.
Le associazioni/società sportive devono effettuare controlli sanitari con il proprio personale medico.
5 - CHIUSURA DEGLI IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE O TERMALI, CENTRI CULTURALI, SOCIALI O RICREATIVI.
6 - SOSPESE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E GLI EVENTI DI CARATTERE CULTURALE, LUDICO, SPORTIVO, RELIGIOSO E FIERISTICO IN LUOGO PUBBLICO O PRIVATO ANCHE SE SVOLTI IN LUOGHI CHIUSI MA APERTI AL PUBBLICO.
7 - SOSPESE LE ATTIVITA’ NEI CINEMA, TEATRI, PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI.
8 - SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.
9 - SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, COMPRESE QUELLE FUNEBRI
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata a misure organizzative tali da evitare assembramenti e permettere il distanziamento delle persone a non meno di un metro.
10 - CHIUSURA DEI MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA.
11 - ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE CONSENTITE DALLE ORE 6 ALLE ORE 18:00
Il gestore deve garantire il distanziamento delle persone a non meno di un metro.
12 - CHIUSURA NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI, RESTANO APERTE LE FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI CON PRESCRIZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO.
LE ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI SONO CONSENTITE A CONDIZIONE CHE IL GESTORE GARANTISCA IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO UN METRO.
13 - SOSPESE LE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE E PRIVATE, TRANNE CHE PER IL PERSONALE SANITARIO
Sono consentite le procedure che prevedono valutazioni dei Candidati esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.
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