Gentili Clienti,
La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020) ha previsto la trasmissione telematica dei dati dell’esterometro tramite SdI, utilizzando lo stesso formato previsto per la fattura elettronica. Le novità introdotte decorrono dal 01/07/2022.
Sono obbligati alla trasmissione dell’esterometro i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Restano esclusi i soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, che siano identificati direttamente o tramite la nomina di un rappresentante fiscale.
Si ricorda, tra l’altro, che a seguito dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, risultano obbligati alla trasmissione dell’esterometro secondo le nuove modalità anche i seguenti soggetti:
- i contribuenti minimi e forfettari che, nel periodo precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
- i soggetti che avevano manifestato l’opzione per l’applicazione del regime di cui alla L. 398/1991 che, nel periodo precedente, hanno conseguito, nell’esercizio delle attività commerciali, proventi per importi superiori ad euro 25.000.
Continuano ad essere escluse dagli obblighi in esame le importazioni ed esportazioni per le quali è stata emessa la bolletta doganale e le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa tramite SdI (si ricorda, sul punto, che la fattura elettronica e l’esterometro continuano ad essere due adempimenti distinti, pur essendo previsto ora lo stesso formato di trasmissione).
Dal punto di vista soggettivo, invece, merita di essere ricordato che risultano essere assoggetti all’obbligo in esame le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti non stabiliti in Italia o ricevute dagli stessi soggetti. Il richiamo ai semplici “soggetti” fa ritenere che assumano rilievo gli scambi sia con i soggetti passivi che con i privati consumatori.
Concentrando invece l’attenzione sui termini ora previsti, si ricorda che, a seguito delle novità introdotte, sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:
- per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Si chiede pertanto ai gentili clienti di fornire allo Studio i documenti cartacei necessari per le dovute integrazioni in tempo utile (il prima possibile) per effettuare gli adempimenti di legge.
Non si tratterà più di una comunicazione riepilogativa trimestrale, bensì di una integrazione o emissione di autofattura per ogni singola fattura.
Cordiali saluti
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