NUOVO DECRETO IN VIGORE FINO AL 05/03/2021

18 gennaio 2021

Gentili Clienti,

Indichiamo i punti salienti del decreto in vigore dal 16 gennaio 2021, fermo restando l'obbligatorietà dei dispositivi di protezione e della disinfezione delle mani con assoluta frequenza, e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

SI RICORDA CHE COMUNQUE QUESTO E' SOLO UN ESTRATTO, VI INVITIAMO A LEGGERE IL TESTO COMPLETO AL LINK SOTTOSTANTE:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg

 

Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi. Ai  sensi  dell'art.  1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  in  ambito  regionale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di  anni  14  sui  quali  tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili  o non autosufficienti conviventi.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 2  del  2021,  dal  16 gennaio 2021 al 15 febbraio  2021  e'  vietato  ogni  spostamento  in entrata e in uscita tra i territori di  diverse  regioni  o  province autonome, salvi gli spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria  residenza,  domicilio o abitazione.

E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti.

Sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici  e  di divertimento; e'consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi destinati  allo svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di cui all'allegato 8.

Sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali adibiti  ad attivita' differente.

Sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto; Restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  non ricevere persone diverse  dai conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessita' e  urgenza.  Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati dalle regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento  e  di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i criteri  di  cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle  misure di cui all'allegato 11; nelle  giornate  festive  e prefestive  sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno  dei mercati  e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le  attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00 fino alle ore 18,00; il  consumo  al  tavolo e'  consentito  per  un massimo  di  quattro persone  per  tavolo,  salvo che  siano  tutti conviventi; (IN ZONA GIALLA) dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico; resta  consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto  delle  norme igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze;  per  i  soggettiche  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3  e  47.25 l'asporto e'  consentito  esclusivamente  fino alle  ore  18,00;  le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  nel  rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a  essere consentite  le  attivita'  delle  mense  e  del   catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle condizioni di cui al periodo precedente.

Cordiali saluti

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