GREEN PASS: ISTRUZIONI PER L'USO - AGGIORNAMENTO AL 02/08/2021

03 agosto 2021

Gentili clienti,

Dal 6 agosto si allarga l'obbligo di green pass (almeno una dose di vaccino, oppure tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore oppure certificato di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi). Il certificato servirà per l’accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici. E l'ingresso in bar (non per consumare al bancone, dove non necessita il green pass, ma per potersi sedere ai tavoli), ristoranti, piscine, palestre e centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso.

Con un post dedicato sul canale Twitter ufficiale Palazzo Chigi ha confermato l’esistenza dell’applicazione “VerificaC19” per il controllo della validità del Green Pass rivolta agli operatori. Essa è gratuitamente scaricabile su Google Play e App Store l’app governativa per leggere e registrare, tramite smartphone, i Green Pass. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

 

STRUMENTAZIONE INDISPENSABILE

Smartphone: l’app funziona con quasi tutti i dispositivi in commercio, dalle versioni 8.0 e successiva di Android e 12.1 o successiva di iOS (quindi da iPhone 5S e seguenti), dotati di una fotocamera per la scansione del QR-Code. L’utilizzo non necessita di connessione, ma il dispositivo deve poter essere connesso (almeno una volta al giorno) ad una rete dati Wi-Fi o SIM.

 

COME FUNZIONA

L’App di verifica è installata su un dispositivo mobile, che consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L’applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea, ma dispone di un numero inferiore di dati visualizzabili dall’operatore, in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate. La procedura di verifica offline presuppone l’esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di aggiornamento vengono recepite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati Membri, per garantire l’autenticità, la validità e l’integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici o mezzi analoghi.

 

COME AVVIENE LA VERIFICA

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

 

CHI SONO GLI OPERATORI CHE POSSONO VERIFICARE LA CERTIFICAZIONE

a) I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

b) Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 94/20091;
c) I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;

d) Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;

e) I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
? I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

 

LE SANZIONI

Sia ai cittadini sia ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l’accesso alle attività e ai servizi per cui è previsto il certificato verde si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis (I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10), si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

 

COME COMPORTARSI CON IL PERSONALE

Non vi è l’obbligo per il personale di essere munito di green pass.

 

Cordiali saluti

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