Decreto "Cura Italia"

20 marzo 2020

Gentile cliente,

qui di seguito si forniscono prime e sommarie indicazioni circa le disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia” pubblicato nella notte del 17.03.2020.

Precisiamo tuttavia che per l’applicazione delle previsioni ivi contenute necessitiamo degli strumenti operativi (moduli da compilare, documentazione da produrre, tempistica, circolari esplicative…) che renderanno sicuramente non immediato il sostegno economico concesso per far fronte a questa situazione del tutto inaspettata e gravissima.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi:

Sono differiti i termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, di ritenute, contributi previdenziali e assicurativi sul lavoro dipendente e assimilato, nonché di Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019). Il termine è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.

Sono differiti i termini di versamento, scadenti nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 di ritenute, contributi previdenziali e assicurativi sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori che si ritengono particolarmente colpiti dall’emergenza Covid19 e che si riportano subito di seguito. Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi):

  • imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Credito d’imposta per botteghe e negozi: Viene riconosciuto per l’anno 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. L’agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020 (ovvero chi ha potuto comunque lavorare).

Credito d’imposta sanificazione: Viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura: Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, è riconosciuto:

  • alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;
  • ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.

Sospensione riscossione: Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché gli dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.  I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.

Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.: Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago: Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Indennità lavoratori danneggiati dal virus Covid19 a valere sul fondo per il reddito di ultima istanza: I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (avvocati, geometri, ingegneri, medici...) potranno accedere al fondo secondo disposizioni che saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto.

Sostegno finanziario alle PMI: Vengono previste, per le PMI aventi sede in Italia che autocertificheranno di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività a causa dell’epidemia , le seguenti misure di sostegno:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

Estensione c.d. Fondo Gasparrini: A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini consistenti, tra l’altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. A tal fine, è necessaria un’autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus. Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee.

Deroghe per l’approvazione dei bilanci: In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non più 120 giorni.

Rimborso dei contratti di soggiorno: È esteso anche ai contratti di soggiorno tipicamente presso le strutture turistico-ricettive la possibilità di erogare il rimborso per la risoluzione contrattuale a causa dell’epidemia, tramite voucher di importo pari a quanto dovuto da utilizzare entro un anno per l’acquisto di un nuovo servizio.

Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

 

                                                                                                                     Studio Rognoni Pesenti SRL STP

Archivio news

 

News dello studio

feb20

20/02/2024

LEGGE DI BILANCIO 2024 - LE NOVITA' PER IL LAVORO

Gentili Clienti, È stata pubblicata sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024: di seguito si sintetizzano le principali

gen25

25/01/2024

LEGGE DI BILANCIO 2024

Gentili Clienti, riportiamo una sintesi delle principali disposizioni di carattere tributario contenute nella L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023

mag3

03/05/2023

DIMISSIONI PADRE: OBBLIGO VERSAMENTO TICKET E CONVALIDA PRESSO ISPETTORATO

Gentili Clienti, L'INPS, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 105/2022, con messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, fornisce importanti precisazioni in merito alla disciplina del congedo

News

apr24

24/04/2024

DDL intelligenza artificiale: in arrivo novità per professionisti e imprese

Come cambia la definizione di opera protetta?

apr24

24/04/2024

CIGS e crisi d'impresa: quali sono le opzioni per il datore di lavoro

Nell’ipotesi di crisi d’impresa o insolvenza