LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

29 gennaio 2021

Gentili Clienti,

Con la presente si informano le Sedi che l’Agenzia delle Entrate, alla luce delle ultime novità normative introdotte sul tema dalla Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) e dal D.L. n. 183/2020 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) ha pubblicato la guida (allegata alla presente) in cui sono illustrati brevemente i passaggi che gli esercenti devono effettuare per poter adempiere correttamente alla lotteria.

 

Al riguardo, si evidenzia che:

  • possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (quindi la lotteria è strettamente correlata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi);
  • in merito all’estrazione a sorte di premi legata ai suddetti acquisti di beni e servizi la partecipazione è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici (saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti);
  • conseguentemente, anche l’esercente parteciperà all’estrazione dei premi dedicati (al riguardo sarà importante che l’intero pagamento sia effettuato esclusivamente con modalità “cashless” (senza contanti) e che si acquisisca correttamente il codice lotteria);
  • il D.L. Milleproroghe di fatto ha posticipato di qualche settimana l’avvio della lotteria dei corrispettivi in quanto è stato demandata a un Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate da emanare entro e non oltre il 1 febbraio 2021 la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria, affidando, quindi, a tale documento la definizione della data di avvio;
  • con riguardo al regime sanzionatorio sulla disciplina in questione è previsto che gli esercenti che non accetteranno il “codice lotteria” e non rilasceranno al cliente il documento necessario per partecipare, potranno essere segnalati soltanto a partire dal 1 marzo 2021;
  • nel caso in cui gli esercenti al momento dell’acquisto si rifiutassero di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini. Queste segnalazioni potranno essere utilizzate nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione;
  • nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, ottici, ecc.) o per i quali l’acquirente richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini della detrazione o deduzione fiscale, non permettono la partecipazione alla lotteria.

 

Guida_lotteriascontrini

 

Cordiali saluti

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